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#ProgrammaGiustizia: Ricorso in Appello e riformulazione della pena

July 17, 2017 6:31 , by Blog di Beppe Grillo - | No one following this article yet.
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Il nostro ordinamento prevede che, se a proporre Appello è solo l'imputato, il giudice di secondo grado non può condannarlo ad una pena più alta ma può solo abbassarla o lasciarla identica. Il quesito su cui siete chiamati a rispondere vi chiede se è giusto riformare questa norma nel senso che anche nel caso in cui a proporre appello sia il solo imputato, questi possa incorrere, eventualmente anche in una condanna più pesante rispetto a quella ricevuta in primo grado. L'invito è a riflettere sulla valutazione di costi/benefici e garanzie in quanto oggi, una parte considerevole degli appelli sono fatti in modo strumentale per cercare di ottenere non solo una pronunzia più favorevole ma anche la prescrizione, senza rischiare, nel concreto, assolutamente nulla, con conseguente ingolfamento delle Corti di Appello e aggravio in termini di economia processuale e costi per la collettività.

di Mattia Alfano, avvocato penalista

Il divieto della reformatio in peius è un principio del nostro ordinamento, secondo il quale il giudice di appello non può modificare in senso peggiorativo la sentenza emessa dal giudice di primo grado, laddove vi sia un appello proposto esclusivamente dall'imputato.
Contrariamente a quello che possiamo pensare, il divieto di reformatio in peius è un principio che non è condiviso da altri ordinamenti democratici mondiali. Per quanto riguarda due piccoli esempi, Inghilterra e Stati Uniti, addirittura ci sono dei grossi filtri per proporre appello. E per prendere l'esempio forse più vicino all'ordinamento italiano, in Francia non c'è il divieto di reformatio in peius. L'effetto più evidente è in termini numerici. In Francia dove non c'è questo principio, gli appelli presentati sono circa 39 mila. In Italia, dove invece vige questo principio, abbiamo dati ufficiali del ministero della Giustizia 260mila appelli presentati.

Sostanzialmente l'imputato non ha alcun tipo di conseguenza nel presentare un appello, anche totalmente infondato o meramente dilatorio, perché in Italia ci sono quattro effetti principali per i quali un imputato propone appello.

Il primo
, e più ovvio, è perché vuole dimostrare la propria innocenza all'interno di un procedimento nel quale ha avuto una condanna di primo grado. Ma questo non è l'unico effetto che l'imputato può provare ad ottenere proponendo appello. Ci sono tre effetti che forse si danno per scontati ma su cui bisogna mettere l'attenzione. Il primo è che proponendo appello abbiamo una dilazione e quindi un ritardo nell'applicazione e nell'esecuzione della pena.

Il secondo effetto, assolutamente rilevante, è che spesso nei procedimenti di primo grado c'è l'applicazione di una misura cautelare che ha dei termini tassativi decorsi i quali la misura cautelare deve essere revocata. Quindi proponendo l'appello ed allungando i termini processuali è possibile che l'imputato possa ottenere la scarcerazione, ad esempio.

L'ultimo effetto e il più evidente è che l'imputato può ottenere la prescrizione, di cui sentiamo spesso parlare anche sui giornali.
Perché l'imputato può proporre appello. Il tema si collega molto strettamente a quelli che sono i tempi della giustizia italiana.

Secondo i dati del Ministero della Giustizia un processo in Italia di primo grado dura in media 600 giorni. Un procedimento in appello dura più di 900 giorni. Il che vuol dire che con la proposizione anche di un appello totalmente infondato e meramente dilatorio l'imputato guadagna più di 3 anni solamente in attesa che la Corte d'Appello possa esaminare il suo appello.

Il principio per il quale l'imputato ha il diritto di impugnare una sentenza è sicuramente un diritto costituzionale, e un principio base e cardine del nostro ordinamento processuale. Certamente non può e non deve esserlo anche quello per il quale all'imputato non possa arrivare nessun tipo di conseguenza negativa per la proposizione di un appello che ha messo inutilmente in moto la macchina della giustizia.
La funzione principale del diritto penale è una funzione general preventiva. Che cosa vuol dire, che attraverso una punizione del colpevole si cerca di ottenere un'educazione di tutti gli altri consociati, per far sì che le persone, vedendo che chi sbaglia paga, si asterranno in futuro dal commettere delitti della stessa specie di quelli che hanno ottenuto una condanna.

Chiaramente con la tempistica che ho prima sottolineato questa funzione general preventiva si sta perdendo e si cerca di recuperarla attraverso un innalzamento delle sanzioni per provare a evitare anche la prescrizione, che purtroppo è sempre più evidente ed è sempre più rilevante in tutti i procedimenti di primo grado.
Questa proposta cerca di avere un processo più snello, più efficace, perché un processo più breve è anche un processo che evidentemente svolge la sua vera funzione.



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